Dal 1 Gennaio 2021 sono in vigore le nuove regole europee in materia di default. La definizione “default” indica uno stato di inadempienza di un’obbligazione verso banche ed intermediari finanziari. Le nuove modalità e i nuovi criteri risultano essere più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari.
Le nuove disposizioni, impongono il rispetto puntuale delle scadenze e del fido accordato per evitare che una qualsiasi tipologia di sconfinamento o arretrato di pagamento, anche di modesta entità, possa classificare la posizione in default provocando degli effetti negativi per il cliente con l’avvio delle procedure di recupero imposte dalle disposizioni di vigilanza.
Di seguito le principali novità introdotte:
- Il cliente viene classificato in “default” se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
- Soglia di rilevanza assoluta: € 100 per le esposizioni retail (persone fisiche e PMI*) e € 500 per le altre esposizioni;
- Soglia di rilevanza relativa: importo dello scaduto pari o superiore all’1% del totale delle esposizioni del Cliente nei confronti dell’Istituto di Credito. - Diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati i margini ancora disponibili sulle linee di credito non utilizzate per compensare eventuali inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default. Si ricorda che, come previsto anche dalle disposizioni vigenti, la classificazione di un cliente in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti dell’Istituto.
- Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 giorni (“cure period”) dal momento della regolarizzazione della posizione. Trascorso questo periodo, venute meno le condizioni per la classificazione a default, la posizione verrà classificata in bonis.
Le Filiali e le Agenzie CRV restano a disposizione per fornire alla clientela assistenza e supporto e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle singole esigenze.
* Definizione PMI: persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di € ed esposizione verso la Banca inferiore a 1 milione di €.
Per ulteriori approfondimenti:
Guida semplice alla nuova definizione di default
Banca d’Italia – Q&A sulla nuova definizione di default
Guida prestiti: più attenzione a scadenze e rimborsi