FONDO GASPARRINI
PROROGA MORATORIE CURA ITALIA
A SEGUITO PUBBLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2023
La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) relativo alla validità delle misure straordinarie di cui all’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tali soggetti, pertanto, continuano ad avere accesso ai benefici del Fondo.
Inoltre, si ricorda che per l’accesso al Fondo:
- non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila;
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- i mutui che hanno già usufruito di un periodo di sospensione potranno essere nuovamente oggetto di sospensione purché:
- all’atto della presentazione della richiesta sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo;
- gli eventi ammissibili siano “NUOVI” rispetto a quelli per cui si è già ottenuto la precedente sospensione.