Con L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 06/12/2024 n.1115 in corso di pubblicazione in G.U., è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito delibera del Consiglio dei Ministri del 25/11/2024, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nei territori di cui all’oggetto.
Nello specifico l’art. 3 dell’Ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, il diritto di richiedere alle banche e intermediari finanziari – fini all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, come nel caso dei terreni agricoli - la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.