Accordo ABI-ACRI per la cessione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” del 22/06/2016
In data 13/09/2016 la Cassa ha aderito all’accordo ABI-ACRI per la cessione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” del 22/06/2016, istituito in via sperimentale per gli anni 2016/2017/2018 dalla legge di stabilità 2016.
Questi i punti principali dell’accordo:
- Soggetti interessati: Fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- Tipo di agevolazione: credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016,2017 e 2018. Tale credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Tale credito d’imposta può essere ceduto a banche, intermediari finanziari e imprese assicurative nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e segg. del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito, riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate. La cessione del credito d’imposta è esente dall’imposta di registro.
- Istruttoria delle domande: le domande sono impostate su base individuale, gli intermediari finanziari si atterranno al principio di sana e prudente gestione, ferma restando la loro autonoma valutazione. I termini e le condizioni economiche saranno liberamente negoziate tenendo conto delle finalità, della struttura dell’operazione e delle condizioni previste per la migliore clientela.
Per maggiori approfondimenti contattare la propria Filiale di riferimento o consultare il sito internet https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Fondo-contrasto-poverta-educativa-minorile/Fondo_contrasto_poverta_minorile.aspx