Con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16/11/15 è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD: Banking resolution and recovery directive) che istituisce un regime armonizzato a livello europeo in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.
Le nuove misure si applicano a tutti gli strumenti di capitale e alle passività, emesse anche anteriormente al 1/1/2016, a partire dal 16/11/15 per quanto riguarda il possibile assoggettamento alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e a partire dal 1/1/16 per quanto riguarda l’assoggettamento al cosiddetto bail-in; di fatto le nuove misure introducono limitazioni all’intervento pubblico a sostegno di intermediari finanziari che versino in una situazione di crisi.
Le nuove disposizioni prevedono che quando si verificano i presupposti per l’avvio della gestione della crisi di un intermediario finanziario la Banca d’Italia disponga:
- la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi dall’intermediario in crisi
- se la misura precedente non consente di rimediare allo stato di crisi, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario (tra cui il bail-in) oppure la liquidazione coatta amministrativa
- il bail-in consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei relativi diritti secondo una gerarchia prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 180/2015 che prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni dei crediti.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il documento ed il link di seguito riportati:
BANCA D’ITALIA – CHE COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE (LUGLIO 2015)