A far data dal 1° ottobre 2016, è stata modificata la disciplina in tema di cd. anatocismo; in ragione di ciò gli interessi sia attivi (cioè da percepire sulle giacenze, ove previsti) sia passivi (da pagare su somme a debito verso la Banca in caso di sconfinamenti anche in assenza di fido) sono conteggiati con identica periodicità al 31 dicembre e, in caso di saldo negativo del conteggio, gli interessi passivi stessi sono esigibili, e pertanto vanno pagati, dal 1° di marzo dell’anno successivo. Il pagamento di quanto dovuto alla Banca per interessi passivi può avvenire:
- mediante addebito in conto corrente, da autorizzare compilando l’apposito modulo disponibile presso le nostre filiali. Conferendo tale autorizzazione gli interessi così addebitati sono considerati sorte capitale e producono a loro volta interessi
- mediante pagamento per cassa.
È doveroso ricordare che il mancato pagamento di quanto esigibile dalla Banca al 1° marzo comporterà, ove ricorrano gli ulteriori presupposti, l’applicazione degli interessi di mora sulla cifra dovuta, nonché la segnalazione del suo nominativo come “sconfinante” in Centrale Rischi Banca D’Italia e/o nel Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) CRIF. Le precisiamo al contempo che tale segnalazione potrebbe influire negativamente sulla possibilità di accedere ad altri finanziamenti sia che vengano richiesti alla Cassa di Risparmio di Volterra, sia che vengano richiesti ad altri Istituti Bancari ovvero a tutti quei soggetti (ad es. finanziarie) che si avvalgono delle suddette banche dati di informazioni creditizie. Per maggiori informazioni il personale delle nostre filiali è a completa disposizione.