Con la presente diamo notizia dell’avvenuta proroga dello stato di emergenza per eventi metereologici avversi, per ulteriori 12 mesi rispetto alla precedente ordinanza del novembre 2023.
Ricordiamo infatti che in data 05/11/2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sopra citato, ha emanato l’Ordinanza n. 1037 recante " Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 02 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”.
In particolare l’ordinanza - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2023- prevede all’art. 11, in considerazione del grave disagio socio economico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui fino alla agibilità o abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.