Vi informiamo che, in considerazione della proroga, sino al 31 ottobre 2023, del provvedimento di sospensione dei riscatti adottato dall’Ivass con provvedimento n. 159483/23 del 30 giugno 2023 (per il quale si rimanda al comunicato pubblicato e consultabile a questo LINK) la Compagnia non procederà alla risoluzione e/o riduzione delle polizze in caso di mancato pagamento delle rate ricorrenti di premio in scadenza – ai termini del contratto – durante il periodo di sospensione dei riscatti (i.e. dal 6 febbraio 2023 al 31 ottobre 2023). Si fa presente che le rate non corrisposte e rimaste in arretrato dovranno essere comunque versate al termine del suddetto periodo di sospensione dei riscatti. Il recupero di tali rate, tuttavia, non prevederà l’applicazione di interessi di mora per ritardato pagamento.
Si precisa che tale deroga non si applica ai prodotti e alle garanzie che prevedano una prestazione caso morte (es: TCM) o una copertura accessoria (es: Critical Illness) per le quali, quindi, il mancato pagamento delle rate di premio in scadenza comporterà, a termini di contratto, la mancata copertura e/o la decadenza dalla stessa.