Con la presente si ricorda che a partire dal 31/03/2021 ha avuto termine l'iniziativa sulla sospensione della quota capitale di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale da parte di famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti prevista dall'accordo siglato in data 16/12/20 tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori.
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ABI: NUOVO ADDENDUM ALL’ACCORDO PER IL CREDITO 2019 IMPRESE IN RIPRESA 2.0 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
ABI: NUOVO ADDENDUM ALL’ACCORDO PER IL CREDITO 2019 – IMPRESE IN RIPRESA 2.0 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.
In data 15/11/2018 l’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l’accordo in oggetto al fine di continuare a sostenere le PMI che ancora non hanno pienamente agganciato la ripresa, tenendo conto dell’evoluzione del contesto regolamentare europeo.
Tale iniziativa è stata oggetto di proroghe e adeguamenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, l’ultima delle quali è datata 17/12/2020.
L’accordo ripropone sostanzialmente l’impostazione delle precedenti iniziative (2012, 2013, 2015 e successivi addendum), con alcune novità, di seguito il dettaglio:
- Soggetti richiedenti: PMI che operano in Italia così come definite dalla normativa comunitaria, che presentano una difficoltà temporanea generata dalla pandemia in atto da autocertificare ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
- Le PMI non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate come “non performing” (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate), possono comunque essere recuperate eventuali rate insolute relative al periodo 01/10 – 31/12/2020 comunque scadute da meno di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- I finanziamenti oggetto della richiesta devono essere presenti alla data del 31/01/2020, concessi per finalità di impresa (escluso consolidamento passività a breve termine).
- Le domande possono essere presentate sino alla data del 31/03/2021.
- I finanziamenti oggetto della richiesta possono aver usufruito di analoghe facilitazioni solo se concesse anteriormente a 24 mesi dalla data della richiesta corrente, ovvero concesse tra 1 e 24 mesi antecedenti se trattasi di facilitazioni ex-lege (ad es. per calamità naturali) ma in questo caso la durata, comprensiva della nuova richiesta, non potrà essere superiore a 9 mesi.
- L’estensione delle garanzie eventualmente presenti è condizione necessaria per accedere all’operazione.
- Nell’istruttoria le banche si attengono ai principi di sana e prudente gestione.
- La risposta da parte delle banche deve essere fornita nell’arco di 30 giorni salvo richiesta di informazioni aggiuntive.
Se i precedenti requisiti sono soddisfatti è possibile richiedere: sospensione per max 9 mesi della quota capitale delle rate di finanziamenti a medio-lungo termine (ipotecari e chirografari compreso leasing e c/c ipotecari) comprensiva di eventuali periodi di sospensione già accordati in precedenza sullo stesso finanziamento in base a moratorie legislative e non legislative relative all’emergenza sanitaria Covid-19.
Gli interessati potranno contattare il proprio Gestore di riferimento per l’espletamento delle necessarie attività.