Legge n. 234 del 30 Dicembre 2021 – c.d. ”Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”: proroga al 30/06/2022 del “Temporary Framework” e delle misure di cui all'Art. 13 comma 1 del D.L. LIQUIDITÀ n. 23 del 8 Aprile 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40 del 5 Giugno 2020.
L‘Art. 1 comma 53 della Lgs. del 30 Dicembre 2021, n. 234 – c.d. “Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” – ha sancito la proroga al 30/06/2022, delle misure di cui all’Art. 13, comma 1 del D.L. LIQUIDITÀ n. 23 del 8/4/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5/06/2020, andando a recepire la proroga del “Temporary Framework” già autorizzata dalla Commissione Europea in data 18 Novembre 2021.
Il Fondo Centrale di Garanzia, con la Circ. operativa n. 1/2022, ha emanato le disposizioni operative conseguenti alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
Sino al prossimo 30/06/2022, questa sarà l’operatività consentita con il Fondo Centrale di Garanzia, ai sensi del Punto 3.2 “Temporary Framework”:
1. Per le richieste di garanzia ai sensi dell’Art. 13, comma 1, lettera c),e),d),n) del D.L. LIQUIDITÀ:
- la durata massima del finanziamento è innalzata a 96 mesi;
- la percentuale di copertura in garanzia diretta sarà pari all’80%;
- la copertura del Fondo, per le richieste di ammissione alla Riassicurazione/Controgaranzia è concessa nella misura massima del 100% dell’importo garantito dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino il 90% dell’operazione finanziaria e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.
2. Per le richieste di garanzia ai sensi dell’Art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. LIQUIDITÀ:
- la durata massima del finanziamento rimane a 180 mesi;
- la percentuale di copertura sarà pari all’ 80%, ridotta rispetto a quanto precedentemente sancito dal D.L. Sostegni bis;
- il tasso di interesse applicato sarà a discrezione della Banca e non più fissato per legge;
- su operazioni di Controgaranzia/Riassicurazione la copertura del Fondo è pari al 100% dell’importo garantito dal Confidi a patto che la garanzia rilasciata dallo stesso sia pari all’ 80% dell’importo del finanziamento.
3. Per le richieste di garanzia ai sensi dell’Art. 13, comma 1a lettera n), del D.L. LIQUIDITÀ:
- la garanzia MCC è cumulabile con la garanzia concessa dal Confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie e nella misura massima del 20% sino alla copertura del 100% del finanziamento;
- è prevista la concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all’ 80% sulle garanzie rilasciate dai Confidi in misura pari al 100% del finanziamento.
4. Per le operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi del 3.2 “Temporary Framework”, sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia del fondo ad un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di copertura originaria.
Beneficiano della proroga del “Temporary Framework” al 30/06/2022 anche le Imprese con codice Ateco 2007 – 01 Agricoltura e Pesca.
La Legge di Bilancio 2022 ha già previsto anche alcune modifiche all’attuale operatività che entreranno in vigore a breve.
In particolare viene disposto che:
- a decorrere dal 1° Aprile 2022, verrà ripristinata la commissione – a carico della Banca – per l’accesso alle garanzie del Fondo PMI – MCC;
- a partire dal 1° Gennaio 2022, la percentuale di garanzia relativa ai finanziamenti di cui all’Art. 13, comma 1 lettera m) del D.L. LIQUIDITÀ è stata ridotta all’ 80%;
- a partire dal 1° Luglio 2022 verrà reintrodotto il modello di valutazione della probabilità di inadempimento – modello di rating - ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo PMI – MCC.
A far data dal 1° Luglio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 verrà istituito un “periodo transitorio” durante il quale, sebbene le garanzie non saranno più richiedibili e rilasciate ai sensi del “Temporary Framework”, verranno applicate – in deroga all’ordinaria operatività del Fondo PMI–MCC – le seguenti condizioni:
- l’importo massimo garantito/plafond massimo MCC per singola impresa sarà/rimarrà pari a 5 milioni di euro;
- l’ammissibilità alla garanzia del Fondo PMI – MCC anche per le imprese rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione/rating MCC (nell’ordinarietà non ammesse alla garanzia del Fondo PMI – MCC);
- l’innalzamento della percentuale di copertura al 60% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari/PMI rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione/rating MCC.